Servizio raccolta rifiuti

Ultima modifica 3 aprile 2024

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Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione:

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Punti di raccolta rifiuti

Punto 3.1 lettera e)

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta: si rimanda al sito del Comune di Barlassina.

Punto 3.1 lettera f)

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto

Punto 3.1 lettera g)

Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile: vedi il seguente link di Gelsia Ambiente 

Punto 3.1 lettera h)

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2

Punto 3.1 lettera i)

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

Punto 3.1 lettera j)

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili:

Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l''occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i parchi, parcheggi, zone di transito, di sosta gratuita etc., purché chiaramente identificate, fermo restando l'imponibilità delle aree scoperte operative;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/1999.
Le tariffe della TARI vengono deliberate dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dipende dalla natura dei costi.
I costi da attribuire alla parte fissa sono:
- costi fissi relativi alle componenti essenziali del servizio:
CARC: costi amministrativi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso,
CGG: Costi Generali di Gestione, tra cui almeno la metà del costo del personale
CCD: Costi Comuni Diversi
AC: Altri costi
CSL: Costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche
CK: Costi di uso del capitale
- costi variabili dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti:
CRT: costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
CTS: costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati
CRD: costi di raccolta differenziata per materiale
CTR: costi di trattamento e riciclo

In conformità al piano finanziario e secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina della TARI, le singole misure tariffarie vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, le quali hanno il fine di consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione mediante il piano finanziario, dell’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione stesso.

Tali regole hanno l’intento di “calibrare” la tariffa ad una produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche dipende sia dai metri quadri occupati sia dalla attività svolta. Per le utenze domestiche le due variabili che determinano la potenzialità del rifiuto sono i metri quadri e il numero degli occupanti l’immobile.

Il primo step è suddividere i costi del piano finanziario in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche.

Le utenze domestiche si dividono in 6 categorie in base al numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche si dividono in relazione all’attività svolta in 30 tipologie.

In assenza di rilevazioni puntuali, si è ritenuto di procedere ad una determinazione "per differenza", applicando i coefficienti di produzione dei rifiuti espressi in kg/mq annuo, i Kd, delle utenze non domestiche stabiliti nel DPR 158/99 allegato 1 tab.4a, è stato possibile ottenere la quantità potenziale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in base alla superficie complessiva, e per differenza calcolare la quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.

Stabilita questa macro divisione si procede per le utenze non domestiche a definire la quota relativa ai costi fissi: sempre facendo appello ai parametri del DPR n. 158/1999 sopra citato, si definiscono le tariffe a seconda del ‘peso’ che le diverse attività esprimono rispetto alla componente fissa di costo. Lo stesso procedimento si opera per la parte variabile.

Stesso procedimento viene seguito per la tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche.

Per definire quanto un utenza non domestica debba pagare si moltiplicano i mq dichiarati dall’utenza stessa per la tariffa totale unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa).

Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati dall’utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è quindi imposta al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente dai mq.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: tariffa ridotta del 25%

Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: tariffa ridotta del 25%

Fabbricati rurali ad uso abitativo: tariffa ridotta del 25%.

Utenze non domestiche che avviano a recupero i rifiuti assimilati: riduzione della quota variabile della tariffa rapportata alla quantità di rifiuti avviata a recupero (art. 26 Regolamento).

Utenze non domestiche che producono rifiuti speciali: esezione disciplinata dall' art. 24 comma 2 e 3 del Regolamento

Imposte applicabili ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per cento, come stabilita, per l’anno 2020, dalla Provincia di Monza e della Brianza con decreto deliberativo n. 96 del 3 ottobre 2019.

Punto 3.1 lettera k)

Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste: nessuno atto è stato adottato alla data odierna.

Punto 3.1 lettera l)

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso con riferimento all’ambito o ai comuni serviti: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/7/2020

Punto 3.1 lettera n)

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite:

pagamento con modello F24 (inviati dal Comune al domicilio del contribuente), presso qualsiasi sportello bancario o postale;

con modello F24 on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home banking.

Punto 3.1 lettera o)

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso: prima rata 16/9/2020, seconda rata  2/12/2020 unica rata 16/9/2020

Punto 3.1 lettera p)

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto:

in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi determinati in misura pari al tasso legale annuo vigente decorrenti dalla data di esigibilità del tributo.

Punto 3.1 lettera q)

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile: In caso di riscontro di eventuali inesattezze nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Servizio Tributi del Comune di Barlassina  per la verifica dei dati.

Punto 3.1 lettera r)

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione: questa opzione non è ancora stata attivata.
 

Punto 3.1 lettera s)

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.

 

 

 

Carta della Qualità dei Servizi di Igiene Ambientale
03-04-2024

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